Prestazioni

Trattamento economico di malattia

REGOLAMENTO RIMBORSO PERIODO DI COMPORTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

In caso di assenze di lavoratori iscritti alla bilateralità dovute a patologie di rilevante gravità che abbiano determinato, ai sensi dell’art. 120 secondo comma CCNL, l’incremento di ulteriori 90 gg. del periodo di comporto di 180 gg. di cui al primo comma del medesimo articolo, E.BI.PRO. eroga al datore di lavoro un contributo pari al 50% della retribuzione relativa al terzo mese aggiuntivo rispetto al trattamento economico di malattia disciplinato dal primo capoverso dell’art. 121 CCNL.

Il contributo di E.BI.PRO. si intende erogabile solo a patto che la retribuzione relativa ai tre mesi aggiuntivi rispetto al periodo di comporto ordinario di 180 gg. sia stata corrisposta al lavoratore interamente dal datore di lavoro successivamente al termine dell’intervento dell’INPS (tenuto conto anche del possibile rinnovo del predetto intervento in caso di periodo di comporto operante a cavallo di due anni solari) ed al 100% delle previsioni tabellari.

Il contributo viene riconosciuto a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro relativo alla terza mensilità aggiuntiva di retribuzione sopra indicata.

Per accedere alla misura il datore di lavoro deve risultare in regola con in versamenti alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) alla data di presentazione della domanda di rimborso ed aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi alla data iniziale del periodo di comporto.

 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La richiesta va presentata dal datore di lavoro on line tramite apposite credenziali (username e password) che permettono l’accesso alla piattaforma presente nell’area riservata dedicata alla bilateralità, disponibile al seguente link:  https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/

Alla domanda devono essere allegati:

  • Autorizzazione al trattamento dati personali del dipendente interessato;
  • Cartella clinica del lavoratore e/o documentazione attestante una delle patologie indicate nell’art. 120 del CCNL Studi Professionali con indicazione dell’effettivo periodo di comporto Inps (inizio e termine del comporto);
  • Copia delle buste paga emesse nel periodo di 90 giorni previsto dall’art. 121 del CCNL Studi Professionali e copia della busta paga riportante l’ultimo intervento INPS;

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni dalla valutazione della stessa; decorso tale termine in assenza di riscontro, l’Ente si riserva di definire la pratica con esito negativo.

 

E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

 

Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica. Per informazioni si può contattare E.BI.PRO. scrivendo all’indirizzo e-mail trattamentomalattia@ebipro.it

 

Art. 4 – Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione i datori di lavoro in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l’iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto a partire dal 1° marzo 2024.

Data ultima revisione: 1 marzo 2024