Disabilità e diritto al lavoro, l’incentivo bilaterale

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Cenni su disabilità e diritto al lavoro

Con la Legge n. 68/1999 il Legislatore ha voluto favorire il collocamento lavorativo delle persone che si trovano svantaggiate nell’ottenimento di un’occupazione a causa, ma non solo, di particolari menomazioni psico-fisiche. Questa speciale normativa stabilisce obblighi di assunzione per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti. Salvo l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo per specifici settori merceologici, tra le aziende private obbligate ad assolvere l’obbligo normativo rientrano anche gli studi professionali di medie e grandi dimensioni.

La determinazione del numero di soggetti disabili da assumere va fatta computando tra i dipendenti «tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato» (Ministero del Lavoro, Nota n. 3401/2016).  Da questi vanno comunque esclusi i dirigenti, somministrati, gli apprendisti e i contratti di reinserimento.

I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie ex. art. 1, L. 68/1999:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
  • persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

 

Il numero di persone da assumere è calcolato in funzione del numero di dipendenti (“quote di riserva”) già impiegati dal datore di lavoro:

  1. una persona disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 ai 35 dipendenti;
  2. due lavoratori disabili se occupati da 36 a 50 dipendenti;
  3. il 7% di lavoratori disabili se sono impiegati più di 50 dipendenti; più l’1% ai familiari di invalidi e di profughi rimpatriati per i datori over 50 dipendenti.

 

Il datore di lavoro, entro 60 giorni dalla decorrenza dell’obbligo di assunzione, può assumere il disabile secondo le modalità previste dalla normativa.

 

Rapporto a tempo indeterminato, doppia agevolazione per gli studi professionali

Nel rispetto dell’art. 33 del Reg. Ue n. 651/2014, i datori di lavoro che assumono o trasformano in contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con soggetti disabili possono beneficiare di uno sgravio contributivo statale della durata di 36 mesi o 60 mesi e in misura variabile in relazione alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa del lavoratore impiegato (art. 13, D.Lgs. n. 68/1999; INPS, circ. n. 99/2016).

 

Nell’ambito degli studi professionali, l’incentivo statale fa il paio con l’incentivo dell’Ente bilaterale.

Nello specifico, l’incentivo all’occupazione di E.BI.PRO. prevede un rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità riconosciuta per intero a seguito dell’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato del lavoratore in stato comprovato di disabilità.

L’importo massimo dell’incentivo ammonta ad € 1.000,00, da riproporzionare in caso di part-time.

Per accedere alla misura deve risultare, alla data di presentazione della domanda, regolare contribuzione al sistema bilaterale CADIPROF/E.BI.PRO. da almeno 6 mesi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore oggetto della domanda. In aggiunta, la domanda va formulata decorsi almeno 6 mesi ed entro e non oltre 18 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile.

Per ulteriori dettagli sulla modalità di accesso all’incentivo, si consulti il REGOLAMENTO CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI.

15 ottobre 2024

 

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