Salute e sicurezza sul lavoro, la formazione è rimborsata da EBIPRO
25 Novembre 2024
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Intorno alla questione della protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ruota un complesso e articolato quadro normativo che trova la sua fonte giuridica nel pacchetto di norme emanate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. detto anche “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (TUSL).
Il TUSL costituisce il più consistente dei provvedimenti legislativi che in materia antinfortunistica struttura il principio insito nell’art. 2087 del Codice Civile[1]. Ai sensi del dettato civilistico, l’imprenditore deve «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Nella nozione di “misure” da applicare per la salvaguardia della incolumità del lavoratore, il TUSL fa rientrare lo strumento della formazione da intendere come quel «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione alla gestione dei rischi» (art. 2, co. 1, lett. aa, d.lgs. n. 81/2008).
Riguardo al campo soggettivo di applicazione della normativa prevenzionistica, il Testo Unico detta una definizione di “lavoratore” (art. 2, co. 1, lett. a) molto ampia intendendo per questo una qualsiasi «persona che, indipendentemente, dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato». Nel caso degli studi professionali ne consegue che il professionista datore di lavoro sarà tenuto a garantire gli adempimenti nei riguardi di:
- lavoratori dipendenti dello studio (addetti alla segreteria, igienisti, ASO, archivisti, ecc…);
- titolari o soci dello studio che non siano “datori di lavoro”[2];
- prestatori a partita IVA purché possano considerarsi inseriti nell’organizzazione dello studio e svolgano non occasionalmente[3] l’attività lavorativa;
- praticanti, collaboratori e stagisti, purché svolgano attività lavorativa potendo considerarsi inseriti nell’organizzazione dello studio in modo non episodico;
- studenti in alternanza scuola lavoro rispetto ai quali la scuola[4] è tenuta unicamente alla formazione “generale” e all’assicurazione INAIL essendo ogni altro adempimento di salute e sicurezza a carico del legale rappresentante dello studio professionale ospitante.
La formazione secondo la normativa
Ai fini della corretta esecuzione del “processo educativo”, ciascun prestatore di lavoro deve ricevere una formazione adeguata e specifica, ma proporzionata al rischio legato alla mansione svolta, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza (cd. “formazione generale”);
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (la “formazione specifica”).
Come già riportato, è tenuto ad assicurare quanto descritto il datore di lavoro (art. 2, lett. b, d.lgs. 81/2008), ossia il soggetto titolare che, a seconda del tipo e dell’assetto organizzativo, ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale in quanto detentore dei poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro, o l’eventuale dirigente[5], deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e consona, anche in merito alla esposizione a rischi specifici in ragione della prestazione lavorativa resa in concreto (art. 37, comma 3).
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’allegato 2 dell’accordo del 2011 individua le macrocategorie di rischio (BASSO, MEDIO e ALTO) e le corrispondenti sezioni ATECO per commisurare i percorsi formativi. La prima formazione in materia di salute e sicurezza va erogata precedentemente o al momento dell’assunzione o, solo in caso ciò non sia possibile, nei 60 giorni successivi. I percorsi formativi, poi, devono essere periodicamente ripetuti secondo l’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Un ultimo accordo, ancora in attesa di approvazione, provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi del 2011, 2012 e 2016[6].
Il sostegno di E.BI.PRO. nella salute e sicurezza sul lavoro
Nell’ambito degli studi e attività professionali, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro gode di un sostegno fornito dalla bilateralità di settore.
Le aziende e studi professionali iscritti al sistema bilaterale E.BI.PRO./CADIPROF in ossequio alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Studi Professionali[7], possono ricevere importanti rimborsi sul costo della formazione effettuata tramite le agenzie formative accreditate al fondo interprofessionale di comparto Fondoprofessioni.
Qualora, infatti, vengano acquistati corsi a catalogo[8] organizzati da enti formatori accreditati a Fondoprofessioni, l’ente bilaterale E.BI.PRO. riconoscerà ai datori di lavoro iscritti dei rimborsi che varieranno (di somma e di percentuale) a seconda del tipo di corso e a seconda dell’adesione del richiedente anche al Fondoprofessioni.
Ad esempio, un corso “Lavoratori Basso rischio” è rimborsato al 60% del costo entro 120,00 € in caso di sola iscrizione dello studio professionale a E.BI.PRO. e CADIPROF. In caso di adesione anche al Fondoprofessioni, il datore di lavoro riceverà il rimborso elevato al 100% entro massimo 155,00 €.
Tutte le voci e le quote rimborsabili sono elencate nella tabella allegata al Regolamento(clicca qui) della prestazione “Rimborso spese formazione in materia di salute e sicurezza”.
Si evidenzia che l’adesione ai fondi interprofessionali non comporta oneri aggiuntivi al normale costo del lavoro. Fondoprofessioni si finanzia, infatti, con il “contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria”, già versato all’INPS ogni mese dal datore di lavoro per obbligo di legge (vedi L. n. 845/1978, art. 25, co. 4).
Il rimborso di E.BI.PRO. può essere richiesto ex post entro 60 giorni dalla conclusione dei moduli formativi e ha ad oggetto l’imponibile indicato in fattura.
Per conoscere tutti i requisiti, la documentazione necessaria e le modalità di richiesta del rimborso, basta visionare il REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
Note:
[1] Per approfondire: Rota Anna, La tutela della salute e sicurezza negli studi professionali: oltre la proposta di semplificazione, 1/2024, Rivista Previdenziale Forense, 2024.
[2] In caso di associazione professionale, tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro salvo speciali distribuzioni di competenze stabilite in sede di costituzione della società.
[3] Infatti, qualora tali soggetti siano presenti nello studio in modo episodico (un giorno a settimana, per esempio) andranno considerati come “lavoratori autonomi”, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
[4] Al riguardo, si veda l’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017.
[5] Inteso come «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» (art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008).
[6] Sul tema si vedano le novità apportate dal decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.
[7] Sulle modalità di adesione e contribuzione si rinvia alla consultazione della Guida operativa.
[8] Consultabili sul sito www.fondoprofessioni.it.
25 novembre 2024