Come Aderire

Regolamento amministrativo

Regolamento amministrativo Ebipro

in vigore dal 1° marzo 2024

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

 

Il presente Regolamento, è redatto in attuazione del comma 4 art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali sottoscritto da CONFPROFESSIONI, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, in rappresentanza dei lavoratori, e disciplina il rapporto tra EBIPRO – Ente bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in seguito più brevemente denominato Ente, i datori di lavoro obbligati, in ossequio al CCNL, alla iscrizione dei propri lavoratori alla Bilateralità di sistema (Cadiprof-Ebipro) ed i lavoratori.

 

Art. 2 – Iscrizione: obbligatorietà e modalità

 

Nel rispetto del disposto degli articoli 13-16 del CCNL Studi Professionali, l’iscrizione al sistema bilaterale (Cadiprof-Ebipro) è obbligatoria per tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione del CCNL, salvo la facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 13 dello stesso.

EBIPRO affida alla CADIPROF – Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali – la gestione delle attività connesse all’iscrizione al sistema bilaterale nonché quelle relative al recupero del contributo unico previsto dal comma 2 art 13 CCNL secondo termini e modalità indicate nel Regolamento Cadiprof cui si rimanda.

L’iscrizione perfezionata con la Cadiprof vale anche come iscrizione ad Ebipro.

 

Si riportano di seguito alcune note operative:

La domanda di iscrizione da parte del datore di lavoro deve avvenire entro 15 giorni dalla data di assunzione e va presentata, previa registrazione nell’area iscrizione del sito internet www.cadiprof.it, tramite le procedure telematiche previste, mediante l’inserimento per ciascun lavoratore del codice ASSP in corrispondenza dell’elemento CONVBILAT del flusso Uniemens ovvero con l’invio a CADIPROF del modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati devono essere comunicate alla Cadiprof entro 15 giorni dal verificarsi della variazione, per iscritto con le modalità sopra indicate o tramite le procedure telematiche previste.

 

Casi particolari

  • Per i dipendenti assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL Studi Professionali è data facoltà ai datori di lavoro del medesimo dipendente di accordarsi per l’iscrizione ed il versamento in capo ad uno solo di loro (delegato).
  • In caso di contratto di somministrazione, l’onere di iscrizione e di contribuzione spetta al datore di lavoro che per quel dipendente è obbligato al versamento dei contributi sociali.
  • Per i collaboratori coordinati e continuativi ed i praticanti è possibile l’iscrizione e la conseguente contribuzione a condizione che il committente sia anche datore di lavoro di almeno un lavoratore assunto con CCNL studi Professionali ed iscritto agli Enti Bilaterali come previsto dal Regolamento Cadiprof al quale si rimanda.

In particolare:

  • Per i collaboratori coordinati e continuativi è necessario che il contratto di collaborazione abbia una durata non inferiore a 6 mesi;
  • Per i praticanti che stiano svolgendo il periodo di pratica professionale previsto dal rispettivo ordinamento di appartenenza, l’iscrizione è possibile fino a quando non si iscrivano ad una forma pensionistica obbligatoria.

 

Salvo quanto specificamente previsto Cadiprof può richiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro o al beneficiario delle prestazioni la documentazione comprovante i requisiti sopra richiamati.

 

Art. 3 – Contributo unificato Cadiprof-Ebipro

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL Studi Professionali, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF ed EBIPRO), viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che viene versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP.

 

  • Alla Cadiprof spetta un contributo ordinario pari a 20,00 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente assunto in base al CCNL Studi Professionali, oltre un contributo una tantum per ciascun dipendente così come previsto dall’art. 4 del Regolamento Cadiprof, cui si rimanda.
  • Ad Ebipro spetta un contributo ordinario pari a € 9,00 mensili per dodici mensilità per ogni dipendente assunto in base al CCNL Studi Professionali, così suddiviso: € 6 destinate alla Gestione Ordinaria, che eroga le prestazioni di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, ed € 3 destinate alla Gestione Professionisti, che fornisce un piano di assistenza sanitaria integrativa ai datori di lavoro, per la cui disciplina si rimanda integralmente ai contenuti pubblicati sul sito www.gestioneprofessionisti.it

Nessun contributo deve essere versato per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi.
Il contributo unificato è dovuto con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione e così fino al mese in cui si verifica una delle cause di decadenza, come previste dal Regolamento Cadiprof cui si rimanda.

 

Si specifica che:

  • per i dipendenti assunti a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) si versano senza alcuna riduzione gli importi dovuti sia a titolo di una tantum che di contributo ordinario;
  • per i dipendenti assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL Studi Professionali, il contributo è dovuto una sola volta: tale disposto va inteso nel senso che è data facoltà ai datori di lavoro del medesimo dipendente di accordarsi per l’iscrizione ed il versamento del contributo unificato in capo ad uno solo di loro (delegato).
  • in caso di contratto di somministrazione, l’onere di iscrizione e di contribuzione spetta al datore di lavoro che per quel dipendente è obbligato al versamento dei contributi sociali.

 

Modalità di pagamento del contributo unico

Il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo va effettuato secondo le modalità indicate nell’allegato A che forma parte integrante dei Regolamenti Ebipro e Cadiprof.

 

Art. 4 – Mancato versamento del contributo unificato – Sospensione delle prestazioni – Riattivazione

 

In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento del contributo unificato di cui all’art. 13 del CCNL, saranno sospese le prestazioni degli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro.
La sospensione delle prestazioni, che viene comunicata al datore di lavoro e/o dipendente, ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene omesso il primo versamento.
Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante mod. F24, entro 3 mesi dalla sospensione, dei contributi arretrati dovuti, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.
Nel caso di sospensione che si protragga per oltre 3 mesi, sarà annullata la posizione del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come meglio indicato nel regolamento Cadiprof al quale si rimanda, con conseguente necessità di versare nuovamente il contributo una tantum.
La posizione amministrativa e contributiva del datore di lavoro non decade in caso di sospensione dei lavoratori iscritti: pertanto, in qualsiasi momento, gli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro potranno adire le vie legali per il recupero della contribuzione arretrata, anche avvalendosi di strutture esterne alla loro organizzazione.

 

Art. 5 – Prestazioni di Ebipro – Regolamenti, termini di decorrenza

 

Datori di lavoro e lavoratori iscritti sono i beneficiari delle prestazioni di Ebipro.
L’Ente annualmente fissa gli importi da destinare a ciascuna prestazione ed interviene nel limite e fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Gli iscritti all’Ente hanno diritto di richiedere le prestazioni elencate nell’apposita sezione PRESTAZIONI del sito internet www.ebipro.it e l’accesso alle stesse è ammesso per quelli in forza al momento della domanda.
Ogni prestazione Ebipro è disciplinata da un proprio specifico Regolamento che ne stabilisce la decorrenza, secondo le mensilità di anzianità contributiva maturata, i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda (finestra temporale), le modalità ed i tempi di erogazione del contributo nonché la documentazione necessaria all’istruttoria.
Le domande vanno presentate esclusivamente on line in AREA RISERVATA con credenziali dedicate che consentono l’accesso alla piattaforma disponibile al seguente link: www.ebipro.it/accedi-area-riservata
L’erogazione economica per tutte le prestazioni previste avviene entro 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa prevista dal Regolamento di pertinenza.

 

Art. 6 – Lavoratori: decadenze dal diritto alle prestazioni

 

Il diritto alle prestazioni degli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro, oltre al caso di sospensione di cui al precedente articolo 4 (mancato versamento dei contributi) si estingue:

a) Per cessazione/sospensione del rapporto di lavoro
b) Per decesso
c) Per aspettativa non retribuita
d) A fronte della comunicazione alla Cadiprof del versamento dell’elemento aggiuntivo alla retribuzione, non assorbibile, previsto dall’art. 13, VIII co., del CCNL, con allegazione della prima busta paga del dipendente in cui risulta inserito il suddetto elemento.

 

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori si estingue alla data del verificarsi della causa di decadenza, mentre il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dall’avverarsi della causa di cessazione. Diversamente l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione.
Nel caso sub b), il diritto al rimborso di eventuali domande inoltrate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto previa formale richiesta.
Nel caso sub c), al termine dell’aspettativa e dunque al momento del reintegro nel posto di lavoro, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta comunicazione del reintegro stesso: il contributo unificato è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l’aspettativa non retribuita.
In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.
Nel caso di prosecuzione del rapporto lavorativo con altro datore di lavoro subentrante, la copertura per il dipendente continua ad essere operante senza soluzione di continuità, a condizione che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro alla Cadiprof entro 15 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il nuovo datore di lavoro deve provvedere ad una nuova iscrizione ai sensi e agli effetti del Regolamento Cadiprof, al quale si rimanda, ed il lavoratore dovrà maturare nuovamente i requisiti contributivi minimi previsti per l’accesso alle prestazioni.

 

Art. 7 – Datori di lavoro: decadenze dal diritto alle prestazioni

 

Con riferimento a qualsiasi caso in cui il datore di lavoro sospenda la propria attività lavorativa, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Cadiprof nel termine massimo di 15 giorni, secondo le modalità indicate nel regolamento Cadiprof al quale si rimanda. In tali fattispecie, fino a ripresa dell’attività lavorativa viene parimenti sospeso il diritto alle prestazioni riservate ai datori di lavoro, fatto salvo il ripristino di tale diritto con effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il primo versamento successivo alla sospensione.

Nel caso di cessazione dell’attività, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, fermo restando quanto previsto per i lavoratori nel precedente art. 6, il diritto alle prestazioni riservate ai datori di lavoro si estingue con effetto a partire dal giorno di avvenuta cessazione dell’attività.

 

Art. 8 – Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

 

A tutti i datori di lavoro e lavoratori iscritti, si comunica che i dati che ciascun iscritto fornisce a seguito dell’iscrizione o per le richieste di prestazioni, sia in forma diretta che in forma indiretta, sono trattati dalla Cassa rispettando le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Al momento del conferimento dati, viene data adeguata informativa e, se necessario viene fatto sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati, da parte dell’interessato.

I dati forniti da ciascun interessato, sia esso datore di lavoro, consulente intermediario o dipendente, sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali della Cassa e degli organismi previsti dal CCNL degli Studi Professionali oltre che per fornire informazioni sui vantaggi derivanti dall’adesione al Sistema del CCNL degli Studi Professionali.

Nell’ambito del trattamento sono garantite la riservatezza e la tutela dei diritti di ciascun interessato.

Più ampia documentazione in merito, può essere reperita visitando il sito istituzionale.

 

Art. 9 – Controversie

 

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, le controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente Regolamento, sono demandate all’Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

 

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

 

Per tutto quanto non diversamente qui regolamentato, valgono il regolamento Cadiprof e le norme di legge vigenti.