Cos’è Ebipro
Cos’è Ebipro
EBIPRO
Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore delle Professioni
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita, su iniziativa di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, una Associazione non riconosciuta denominata “Ente Bilaterale Nazionale del Settore degli Studi Professionali “EBIPRO” di seguito, per brevità, indicata come Ente.
Art. 2 – Sede e durata
L’Ente ha sede in Roma.
La durata dell’Ente è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui al successivo art. 15.
Art. 3 – Soci
Sono Soci dell’Ente CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA quali Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL quali Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, entrambe parti firmatarie del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali. In nessun caso è consentito il trasferimento di quota.
Art. 4 – Iscritti
Tutti i soggetti individuati dal CCNL degli Studi Professionali, iscritti all’Ente, possono beneficiare delle relative prestazioni.
Le iniziative di cui al successivo articolo 5 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti come individuate all’art. 1 sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività professionali che, oltre ad applicare interamente il C.C.N.L. e gli accordi collettivi in essere, siano in regola coi versamenti all’Ente (EBIPRO).
L’iscrizione all’Ente cessa a seguito di:
Art. 5 – Scopi e finalità
L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al C.C.N.L., è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali.
L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:
L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha inoltre il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
Art. 6 – Articolazione dell’Ente
L’Ente potrà articolarsi al suo interno in sezioni corrispondenti alle cinque Aree professionali previste dalla Sfera di Applicazione dello stesso CCNL così come di seguito elencate;
Area Professionale Economica Amministrativa – Area Professionale Giuridica – Area Professionale Tecnica – Area Professionale Medico/Sanitaria e Odontoiatrica – Area altre attività professionali intellettuali.
Dette Sezioni Paritetiche, ove costituite con delibera del Comitato Esecutivo circa il numero e i nominativi dei componenti, possono predisporre specifici progetti di attività coerenti con quanto stabilito dal precedente articolo 5.
I progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Esecutivo quale Organo deputato per l’eventuale delibera di approvazione sia per quanto attiene alla validità del progetto che per il suo possibile finanziamento nell’ambito della quota spettante all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
Art. 7 – Organi dell’Ente
Gli organi dell’Ente, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali dei liberi professionisti, sono:
Tutte le cariche di cui alle lettere b), c) e d) hanno la durata di quattro anni, permangono fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
I nuovi componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari di cui alle lettere b), c) e d) ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l’aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell’Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.
Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell’art. 2386 c.c. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo, l’Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soci di cui all’art. 3 del presente Statuto o da loro Delegati.
I Soci, ai fini delle deliberazioni, sono portatori rispettivamente del seguente numero di voti:
CONFPROFESSIONI n. 9 (nove) voti; CONFEDERTECNICA n. 2 (due) voti; CIPA n. 1 (uno) voto;
FILCAMS – CGIL n. 4 (quattro) voti; FISASCAT – CISL n. 4 (quattro) voti; UILTuCS – UIL n. 4 (quattro) voti.
Spetta all’Assemblea:
I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l’anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un socio o almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza, a mezzo fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f) e j) la convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.
Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti.
Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All’inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Le deliberazioni sono assunte con almeno 17 voti (diciassette) favorevoli.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento sono assunte con almeno 21 voti favorevoli.
Art. 9 – il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito da 12 (dodici) componenti nominati dall’Assemblea dei Soci, dei quali 4 (quattro) in rappresentanza di CONFPROFESSIONI, 1 (uno) in rappresentanza di CONFEDERTECNICA ed 1 (uno) in rappresentanza di CIPA e 2 (due) per ciascuno in rappresentanza di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.
Spetta al Comitato Esecutivo:
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Ente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. Il Comitato ad ogni riunione nomina un segretario.
Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audio – conferenza o video – conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:
Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario.
Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti.
Ai componenti del Comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute e l’indennità di carica deliberata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 10 – la Presidenza
La Presidenza si compone di un Presidente e di un Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo, alternativamente su designazione di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL salvo diverso accordo tra i Soci.
Il Presidente sta in giudizio per l’Ente ed ha la legale rappresentanza dell’Ente e presiede il Comitato Esecutivo.
In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Comitato Esecutivo o, ove nominato, al Direttore.
Art. 11 – il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, scelti nell’elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia ed iscritti ad un Albo Professionale, così designati: uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ed un terzo con la funzione di Presidente, designato dalla parte che non esprime il Presidente del Comitato Esecutivo.
Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori supplenti, uno per parte, scelti nell’elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed iscritti ad un Albo Professionale.
I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
L’incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro dell’Esecutivo.
I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dal codice civile. Essi esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.
I Revisori effettivi partecipano a tutte le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.
Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall’Assemblea dei Soci.
Art. 12 – Finanziamento
Per gli scopi dell’Ente si provvede con:
Le quote versate in forza del CCNL, relative a Regioni nelle quali non è stato costituito l’Ente Bilaterale rimangono a disposizione dell’Ente Bilaterale Nazionale che con finalità solidaristiche ne stabilirà l’utilizzo.
Art. 13 – Il Patrimonio
Le disponibilità dell’Ente sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati pagamenti.
Costituiscono disponibilità dell’Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’Ente ed eventuali contributi provenienti dallo stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L. per i lavoratori degli studi professionali il patrimonio dell’Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, ovvero accantonato, se ritenuto necessario ed opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello applicato ai “Fondi Comuni” regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.
All’Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 14 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno, il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Entrambi i bilanci, corredati dai previsti documenti di accompagnamento, debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai Soci.
Art. 15 – Scioglimento – Cessazione
Lo scioglimento dell’Ente è deliberato con almeno 21 voti favorevoli dei componenti dell’Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata con raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di scioglimento dell’Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, i soci di cui al precedente art. 3 provvedono a designare due liquidatori, di cui uno su designazione di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e uno su designazione di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, che agiscono con poteri congiunti. Le procedure di liquidazione sono quelle previste dagli artt. 2484 e seguenti c.c.
Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente.
Art. 16 – Regolamento di funzionamento
Per l’attuazione del presente statuto l’Ente si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 17 – Disposizioni finali
Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.
Art. 18 – Rinvio alle leggi
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, al regolamento di funzionamento e a quelli delle prestazioni. Lo statuto e il regolamento di funzionamento dell’Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l’attività dell’Ente medesimo.